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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO III
TITOLO III
Art. 252
Art. 252 disp. att. c.p.p.
Infermità di mente sopravvenuta all'imputato.
1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli
72
e
73
commi 1, 2 e 3 del codice. 2. I provvedimenti previsti dall'articolo
73
commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.
Ultimo aggiornamento:
23 giugno 2017
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Art. 251
Art. 253
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Art. 73 c.p.p.
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Art. 72 c.p.p.
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