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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO IV
Art. 27
Art. 27 disp. att. c.p.p.
Documentazione della qualità di difensore.
1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo: a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente; b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata; d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo
30
, nel caso di nomina di ufficio.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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