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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO IV
Art. 30
Art. 30 disp. att. c.p.p.
Comunicazione al difensore di ufficio.
1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo
97
comma 3 del codice. 2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo
97
comma 4 del codice. 3. Nel caso previsto dall'articolo
97
comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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