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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO IV
Art. 32
Art. 32 disp. att. c.p.p.
Recupero dei crediti professionali.
1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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