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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO IV
Art. 36
Art. 36 disp. att. c.p.p.
Accesso del difensore al luogo di custodia.
1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita. 2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo
27
o con altro mezzo equipollente. 3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo
104
commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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