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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO V
Art. 41
Art. 41 disp. att. c.p.p.
Atto ricostituito.
1. Quando si procede a norma dell'articolo
113
commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 42
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