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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO V
Art. 52
Art. 52 disp. att. c.p.p.
Citazione dell'interprete.
1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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