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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VI
Art. 71
Art. 71 disp. att. c.p.p.
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo
70
, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo
68
comma 3.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 70
Art. 72
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Art. 70 disp. att. c.p.p.
-
Art. 68 disp. att. c.p.p.
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