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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VI
Art. 72-quater
Art. 72-quater disp. att. c.p.p.
Distruzione dei campioni biologici.
1. All’esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell’articolo
224-bis
del codice, il giudice dispone l’immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza non più soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli
224-bis
e
359-bis
del codice.
Ultimo aggiornamento:
22 giugno 2017
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Art. 72-ter
Art. 73
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Art. 359-bis c.p.p.
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Art. 224-bis c.p.p.
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