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Codici
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
TITOLO I
CAPO VI
Art. 79
Art. 79 disp. att. c.p.p.
Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali.
1. Le perquisizioni e le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta. 2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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