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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 101
Art. 101 disp. att. c.c.
Articolo 101 (Abrogato)
Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale. Le attribuzioni del giudice del registro spettano al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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