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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 104
Art. 104 disp. att. c.c.
Articolo 104
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo
2417
del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 105
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