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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 108
Art. 108 disp. att. c.c.
Articolo 108 (Abrogato)
Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'articolo 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società in quanto applicabili. Al commissario governativo, nominato dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'articolo 2619 del codice, si applica l'articolo 106 di queste disposizioni.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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