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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 111-terdecies
Art. 111-terdecies disp. att. c.c.
Articolo 111-terdecies
La deliberazione prevista dal secondo comma dell'articolo
2446
del codice è verbalizzata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo
2436
del codice.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 111-quaterdecies
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