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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 113
Art. 113 disp. att. c.c.
Articolo 113
Il reclamo menzionato nell'articolo
2888
del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d'appello. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 112
Art. 113-bis
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Art. 2888 c.c.
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