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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 113-bis
Art. 113-bis disp. att. c.c.
Articolo 113-bis
Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo
2674
del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo
745
del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 113
Art. 113-ter
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Art. 2674 c.c.
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Art. 745 c.p.c.
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