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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 131
Art. 131 disp. att. c.c.
Articolo 131
Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969, n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'articolo
381
del nuovo codice.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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