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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 136
Art. 136 disp. att. c.c.
Articolo 136
Le disposizioni degli articoli
580
e
594
del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione. Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli
580
e
594
i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell'articolo
269
del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente all'1 luglio 1939. I figli nati fuori del matrimonio indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 135
Art. 137
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