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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 137
Art. 137 disp. att. c.c.
Articolo 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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