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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 149
Art. 149 disp. att. c.c.
Articolo 149 (Abrogato)
Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresì le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell'articolo 972, nonché quelle degli articoli 973 e 974 del codice.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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