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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 15
Art. 15 disp. att. c.c.
Articolo 15
Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente o queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano. I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali. Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale. Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorità governativa. I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'articolo
31
del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell'autorità governativa.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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inventario
liquidatore
opposizione
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Art. 31 c.c.
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