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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 158
Art. 158 disp. att. c.c.
Articolo 158
Il termine per l'usucapione delle servitù discontinue apparenti comincia a decorrere dal 28 ottobre 1941. La disposizione dell'articolo
1075
del codice si applica se la prescrizione del modo della servitù non si è compiuta prima del 28 ottobre 1941.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 157
Art. 159
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Articoli correlati
Art. 1075 c.c.
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