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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 159
Art. 159 disp. att. c.c.
Articolo 159
Il luogo in cui devono essere adempiute le obbligazioni che scadono dopo l'entrata in vigore del codice, si determina in conformità dell'articolo
1182
del codice stesso, anche se si tratta di obbligazioni sorte anteriormente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 160
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Articoli correlati
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