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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 161
Art. 161 disp. att. c.c.
Articolo 161
I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865. Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'articolo
1284
del nuovo codice.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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