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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 164
Art. 164 disp. att. c.c.
Articolo 164
Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo
1385
del codice si applicano anche se il contratto sia stato concluso anteriormente al giorno della entrata in vigore del codice stesso, e anche se a tale data sia stato già iniziato il giudizio e questo sia tuttora pendente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 165
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