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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 170
Art. 170 disp. att. c.c.
Articolo 170
Le disposizioni del secondo comma dell'articolo
1473
del codice si applicano anche ai contratti di vendita conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se il rifiuto o l'impedimento del terzo ad accettare l'incarico si verificano dopo.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 169
Art. 171
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