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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 175
Art. 175 disp. att. c.c.
Articolo 175
Qualora secondo le leggi anteriori i contratti di vendita di cose mobili con riserva di proprietà fossero opponibili ai creditori o ai terzi aventi causa dal compratore indipendentemente dai requisiti prescritti dall'articolo
1524
del codice, le formalità relative, trattandosi di contratti conclusi anteriormente al giorno dell'entrata in vigore di esso, devono essere adempiute entro tre mesi dalla data medesima. In mancanza, la riserva di proprietà non può essere opposta ai creditori del compratore che abbiano pignorato la cosa e ai terzi aventi causa dal medesimo che abbiano acquistato diritti sulla cosa stessa posteriormente alla data anzidetta.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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