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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 177
Art. 177 disp. att. c.c.
Articolo 177
Le disposizioni degli articoli
1531
, secondo comma, e
1550
secondo comma, del codice, relative all'esercizio del diritto di voto, si applicano anche ai contratti di vendita a termine o di riporto di titoli di credito, che siano in corso di esecuzione all'entrata in vigore del codice stesso.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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