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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 179
Art. 179 disp. att. c.c.
Articolo 179
I patti di preferenza previsti dall'articolo
1566
del codice che alla data dell'entrata in vigore di questo devono ancora durare oltre cinque anni, sono validi nei limiti di un quinquennio computabile da tale data. Le modalità per l'esercizio del diritto di preferenza stabilite dal secondo comma dell'articolo
1566
predetto, si osservano se l'esercizio medesimo ha luogo dopo l'entrata in vigore del codice, anche se il patto sia stato stipulato anteriormente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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