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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 181
Art. 181 disp. att. c.c.
Articolo 181
Le disposizioni degli articoli
1665
,
1666
,
1667
e
1668
del codice si applicano anche per i contratti anteriori, se l'opera o singole partite di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice stesso.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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