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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 188
Art. 188 disp. att. c.c.
Articolo 188
Le disposizioni dell'articolo
1921
del codice si applicano alle dichiarazioni di revoca posteriori all'entrata in vigore di esso, anche se il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente. Qualora i fatti che producono la decadenza del beneficiario o che autorizzano la revoca del beneficio si siano verificati dopo l'entrata in vigore predetta, si applicano le disposizioni dell'articolo
1922
del codice, anche se il contratto di assicurazione sia anteriore.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Articoli correlati
Art. 1921 c.c.
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Art. 1922 c.c.
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