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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 189
Art. 189 disp. att. c.c.
Articolo 189
Le disposizioni del primo comma dell'articolo
1943
del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente. La disposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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