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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 190
Art. 190 disp. att. c.c.
Articolo 190
La disposizione dell'articolo
1957
del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo. Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'articolo
1957
decorre dall'entrata in vigore suddetta.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 189
Art. 191
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