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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 191
Art. 191 disp. att. c.c.
Articolo 191
La disposizione del secondo comma dell'articolo
1962
del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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