info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 192
Art. 192 disp. att. c.c.
Articolo 192
Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'articolo
1964
del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
chevron_left
Art. 191
Art. 193
chevron_right
Articoli correlati
Art. 1964 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 192 disp. att. c.c.
{{{testolinkato}}}