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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 197
Art. 197 disp. att. c.c.
Articolo 197
Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'articolo
2113
del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell'articolo medesimo, e il termine per l'impugnazione decorre dalla data predetta.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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