info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 198
Art. 198 disp. att. c.c.
Articolo 198
I patti di non concorrenza previsti dall'articolo
2125
del codice, che al giorno dell'entrata in vigore del codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data predetta.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
chevron_left
Art. 197
Art. 199
chevron_right
Articoli correlati
Art. 2125 c.c.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 198 disp. att. c.c.
{{{testolinkato}}}