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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 216
Art. 216 disp. att. c.c.
Articolo 216
Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dall'1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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