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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 225
Art. 225 disp. att. c.c.
Articolo 225
Le disposizioni del codice che regolano gli effetti della omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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