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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 232
Art. 232 disp. att. c.c.
Articolo 232
L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'articolo
19
, lett. c) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli effetti da questo stabiliti.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 232-bis
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