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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 239
Art. 239 disp. att. c.c.
Articolo 239
Le disposizioni dell'articolo
2825
del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 238
Art. 240
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Articoli correlati
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