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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO II
Art. 246
Art. 246 disp. att. c.c.
Articolo 246
Le disposizioni dell'articolo
2932
del codice si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto è sorto anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, purché l'inadempimento si verifichi posteriormente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 247
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