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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO III
Art. 254
Art. 254 disp. att. c.c.
Articolo 254
I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto del presidente della Repubblica, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo
1524
del codice sono determinati con decreto del ministro di grazia e giustizia.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 255
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