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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 30
Art. 30 disp. att. c.c.
Articolo 30 (Abrogato)
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
Ultimo aggiornamento:
08 giugno 2017
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