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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 38-bis
Art. 38-bis disp. att. c.c.
Articolo 38-bis
Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo
336-bis
, secondo comma, del codice civile.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Argomenti
minore
pubblico ministero
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