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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 42
Art. 42 disp. att. c.c.
Articolo 42
I provvedimenti indicati nell'articolo
423
del codice e le sentenze di revoca previste nell'articolo
429
del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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