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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 43
Art. 43 disp. att. c.c.
Articolo 43
I provvedimenti del giudice tutelare sono emessi con decreto. Nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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