info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 49
Art. 49 disp. att. c.c.
Articolo 49
Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione; 2) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata; 3) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato; 4) la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca l'inabilitazione.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
chevron_left
Art. 48
Art. 49-bis
chevron_right
Argomenti
cancelliere
curatore
inabilitazione
minore emancipato
registro delle curatele
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 49 disp. att. c.c.
{{{testolinkato}}}