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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 60
Art. 60 disp. att. c.c.
Articolo 60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma dell'articolo
1092
del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il locale ispettorato dell'agricoltura.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 59
Art. 60-bis
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