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Codici
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
R.D. 318 del 1942
CAPO I
Art. 73
Art. 73 disp. att. c.c.
Articolo 73
Gli atti di offerta reale e quelli di deposito previsti dagli articoli
1209
, primo comma,
1212
e
1214
del codice, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Le offerte per intimazione, previste dagli articoli
1209
, secondo comma, e
1216
, primo comma, sono eseguite con atto di ufficiale giudiziario.
Ultimo aggiornamento:
09 giugno 2017
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Art. 72
Art. 73-bis
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Argomenti
notaio
offerta reale
ufficiale giudiziario
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